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Statuto

COTAV Cooperativa tra Titolari Agenzie di Viaggio

Statuto

COTAV Cooperativa tra Titolari Agenzie di Viaggio

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 - E' costituita, con sede in Roma, una società cooperativa con la denominazione: "COTAV - Società Cooperativa tra Titolari di Agenzie di Viaggio". La società ha durata fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta), ma potrà essere prorogata a norma legge.

Art.2 - La società, senza finalità speculative, si propone i seguenti scopi mutualistici a favore dei propri soci:
- Apertura di uffici viaggi nell'ambito degli aeroporti italiani;
- Assistenza tecnica e informativa a passeggeri in arrivo e/o in partenza, sia in proprio che per conto di enti privati, regionali o statali;
- Attività connesse con lo sviluppo e la promozione turistica;
- Servizi turistici in genere;
- Istituzione di corsi di aggiornamento per i soci e di corsi di formazione professionale per nuovi operatori turistici;
- Promozione della previdenza e dell'assistenza per i soci e per i loro collaboratori e dipendenti;
- Assistenza e sostegno ai soci per la soluzione di problemi assicurativi, cauzionali o fidejussori; in particolare la cooperativa potrà rilasciare in favore dei soci le fidejussioni richieste ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n.10 del 17 settembre 2000 e successive eventuali modifiche ed integrazioni e quante altre richieste da terzi (compagnie aeree, Ferrovie dello Stato, compagnie marittime, ecc.), necessarie per l'espletamento delle attività sociali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Il Regolamento dei Soci conterrà i criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci

Art.3 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dall'art.2522 Codice Civile. Possono essere soci cooperatori tutti i titolari di agenzie turistiche, tanto costituite in forma di impresa individuale che in forma societaria. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi, per un complessivo non superiore ad un quarto del numero totale dei soci cooperatori, come soci appartenenti a categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o del loro inserimento nell'impresa: enti o imprese del settore turistico, la cui partecipazione alla cooperativa sia ritenuta utile per il miglior raggiungimento degli scopi statutari. Salva la diversa disciplina dettata nel presente statuto, in ordine ai diritti ed agli obblighi dei soci appartenenti a categorie speciale rispetto ai soci effettivi, la società potrà provvedere, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 Codice Civile, ulteriori differenziazioni tra le due categorie, in sede di emanazione del regolamento interno, di cui al successivo articolo 27.
Ai sensi dell'art.2527, II comma, Codice Civile, non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art.4 - L'aspirante socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando:
a) specificando la sua natura ovvero se ditta individuale o società;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale del titolare, se ditta individuale, nonché denominazione, sede e codice fiscale o partita iva se socio Società;
c) sede, ragione sociale, denominazione, codice fiscale e partita iva del Socio
società, oltre a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del legale rappresentante;
d) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui valore complessivo non può essere superiore ad € 100.000,00;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), obbligandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso, dovendosi, in difetto, ritenere per ricevute tutte le comunicazioni fatte dalla Società al Socio a tale indirizzo.

Il richiedente deve allegare alla domanda di ammissione la seguente documentazione:
1) certificato della Camera di Commercio relativo all'impresa;
2) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio oppure ricevuta di trasmissione della SCIA trasmessa per lo svolgimento dell'attività.

Art.5 - L'ammissione del nuovo socio avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che viene comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, secondo le modalità di cui all'art.11, l'importo delle azioni sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, nonché una quota una tantum a fondo perduto copertura rischi ed oneri futuri di cui all'oggetto sociale, anch'essa da determinarsi a cura degli amministratori. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'interessato, entro 60 giorni, il provvedimento motivato. Quest'ultimo ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità previste dall'art. 2528, IV comma, Codice Civile.

Art.6 - Oltre che nei casi, previsti dalla legge, il socio può recedere quando:
a) abbia perduto requisiti per l'ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla società e il Consiglio di Amministrazione dovrà esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso di rigetto del recesso del socio, il Consiglio di Amministrazione dovrà darne immediata comunicazione allo stesso, al fine di consentirgli l'impugnativa avanti il Tribunale, ai sensi dell'art.2532, II comma, Codice Civile. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici tra soci e società cesseranno, invece, con la chiusura dell'esercizio di bilancio in corso, ove il recesso sia stato comunicato tre mesi prima della chiusura di questo ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
È fatta salva l'ipotesi particolare di recesso del socio prevista al successivo art.16, ultima parte.

Art.7 - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di escludere il socio nei seguenti casi:
a) ove il socio non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte;
b) ove il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
c) ove il socio, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordini fra soci;
d) ove il socio svolga, con un'organizzazione stabile, attività in contrasto o concorrente con quella della società, negli stessi ambiti aeroportuali, ai sensi dell'art.2527, II comma, Codice Civile;
e) ove il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dallo statuto, dal regolamento di cui al successivo articolo 27 e dalle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali;
f) ove il socio, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
g) nei casi previsti dall'art.2286 Codice Civile;
h) in caso di fallimento del socio.
Nei casi indicati alle lettere a) e) ed f), il socio inadempiente deve essere invitato, a norma di statuto, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento da parte degli Amministratori.
L'esclusione comporterà lo scioglimento del rapporto sociale e la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.8 - Le azioni sottoscritte dal socio sono trasferibili per atto inter vivos secondo i limiti e le modalità previste dall'art.2530 Codice Civile.
Le azioni sono altresì trasferibili mortis causa, ove gli eredi o legatari del decuius richiedano il subentro nella partecipazione sociale, presentando apposita domanda, contenente le indicazioni e corredata con la documentazione di cui al precedente articolo 4. Su tale richiesta di subentro deciderà il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri di ammissione del socio.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che le azioni siano divisibili e la società consenta la divisione.
All'ipotesi di decesso del socio persona fisica, sono equiparate le ipotesi di estinzione dell'impresa costituita in forma societaria derivante da fusione per incorporazione in altra diversa società.

Art.9 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso delle azioni sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, senza l'eventuale sovrapprezzo versato. Nulla in ogni caso sarà restituito per le somme versate una - tantum al fondo perduto copertura ed oneri.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e ferma la compensazione con eventuali debiti del Socio uscente, avverrà a seguito di domanda di rimborso inviata dagli interessati entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio del detto esercizio.
La modalità e la tempistica del rimborso verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio uscente: il rimborso verrà erogato in un periodo comunque non superiore a cinque anni.
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.
In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono nei confronti della società per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: 1) per il pagamento dei conferimenti non versati; 2) per il pagamento dei debiti sociali, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10 - Il patrimonio della società, che risponde in via esclusiva delle obbligazioni sociali, è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad € 51,65, nè superiore ad € 500,00;
b) dalla riserva ordinaria, formata con gli utili di esercizio di cui all'articolo 13 e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci defunti a norma dell'articolo precedente;
c) riserve indivisibili, ex art. 2545 ter Codice Civile ed eventuali riserve straordinarie;

Art.11 - Le azioni sociali sottoscritte ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:
a) almeno 3/10 all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali aumenti delle azioni sociali sottoscritte dai soci nel corso del rapporto societario.

Art.12 - In vigenza del rapporto sociale, le azioni del socio non possono essere sottoposte a pegno, sequestro, pignoramento o ad altri vincoli di sorta da parte del creditore particolare del socio cooperatore, dovendosi le stesse considerare vincolate, con beneficio del privilegio di cui all'art. 2571 bis, n. 5 bis c.c., a favore della cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.13 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi secondo la normativa in vigore, anche al fine di certificare l'esistenza dei requisiti della condizione di società cooperativa a mutualità prevalente, secondo quanto indicato dagli artt. 2512 - 2514 Codice Civile, nonché della relazione di cui all'art. 2545 Codice Civile.
Gli utili di esercizio risultanti dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, ai sensi dell'art. 2545 quater 1° comma;
b) una quota a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'art.11 della L. 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3%, secondo quanto previsto ai sensi dell'art.2545 quater, II° com ma.
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
d) a dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effet tivamente versato;
e) a ristorno a favore dei soci nella misura fissata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo i criteri indicati nel Regolamento di cui al successivo articolo 27 e secondo i termini e le modalità di cui all'art.2545 sexies. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni.
L'eventuale rimanenza non potrà essere distribuita tra i soci, stante il divieto di cui all'art. 2514 Codice Civile lett. c, per le cooperative a mutualità prevalente, e dovrà essere devoluta alle riserve straordinarie indivisibili o alle riserve facoltative indivisibili, costituite anche ai sensi dell'art.12 Legge 904 del 1977. In caso di perdita di tale requisito, si applicherà quanto disposto dall'art.2545 quinquies, III comma Codice Civile.
Ai sensi dell'art.2514 Codice Civile, lett. b), è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ORGANI SOCIALI

a) ASSEMBLEA

Art.14 - L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno per:
a) l'approvazione del bilancio;
b) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.
L'assemblea ordinaria delibera, altresì:
a) sulla nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
b) sulla determinazione del compenso degli amministratori e, se nominati, dei sindaci;
c) sull'eventuale azione di responsabilità degli amministratori e, se nominati, dei sindaci e del revisore contabile, ai sensi degli artt.2393, 2407 e 2409 sexies Codice Civile.

Art.15 - Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile per la gestione sociale e per la risoluzione di problemi di natura generale. Il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci con diritto di voto.
La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo posta elettronica con richiesta di conferma, ovvero fax confermato ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comunicato dal socio ai sensi della lettera e) del precedente articolo 4.
Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art.16 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
a) in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono prese, in prima convocazione, con voto a maggioranza assoluta e, in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati per delega.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
a) in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sono prese, in prima convocazione, con voto a maggioranza assoluta e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del tipo e la fusione della società, la proroga della società oppure il trasferimento della sede sociale, anche in altra località del territorio dello Stato, in seconda convocazione, devono essere prese col voto favorevole di più di un terzo dei soci aventi diritto al voto. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, a norma del presente statuto, dai soci intervenuti non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art.17 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, deliberando preliminarmente, su richiesta presentata da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati, circa l'adozione dello scrutinio segreto, ovvero, per l'elezione delle cariche sociali, del voto per acclamazione.
A ciascun socio, anche se persona giuridica, spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni dallo stesso sottoscritta.
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare da altri soci o da terzi, non soci, muniti di delega scritta, con allegata copia del documento del rappresentato: ciascun partecipante all'assemblea può essere portatore di due deleghe al massimo. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare all'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa. Non è ammessa la delega in caso di voto per corrispondenza.

Art.18 - E' consentito il voto per corrispondenza. In questo caso:
a) l'avviso di convocazione deve essere inviato a norma del presente statuto, almeno venti giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;
b) il voto del socio deve essere espresso per iscritto, autografato e spedito, presso la sede della Cotav, in busta chiusa e sigillata, contenente, altresì, fotocopia di un documento di riconoscimento del socio;
c) l'apertura delle buste e lo spoglio dei voti inviati per corrispondenza, deve essere fatto dal Presidente dell'assemblea assistito da due scrutatori soci, nominati dall'assemblea stessa; saranno ritenuti validi i voti pervenuti alla Cotav fino al giorno precedente dell'adunanza assembleare.
E' consentito il voto per corrispondenza tanto per posta quanto per il tramite della PEC fornita da ogni socio, ai sensi della lettera e) del precedente articolo 4.
E' in ogni caso consentita al Socio la partecipazione diretta all'Assemblea.

Art.19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.
La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.
Il segretario può essere anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.
Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.20 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 membri eletti dall'assemblea, che ne determina il numero. La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate da soci persone giuridiche.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Agli amministratori si applicano le norme relative ai limiti di cumulo delle cariche ed alla rieleggibilità previste per le società per azioni.
Non possono essere eletti tra i soci appartenenti alla categoria speciale, più di un amministratore, se il Consiglio è composto da cinque membri e non più di due, se il Consiglio è composto da più di cinque membri.
Gli amministratori non hanno diritto a compensi fissi, salvo diversa delibera
assembleare, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente, che ne fa le veci; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Art.21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax o e mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, almeno due giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo per più di tre volte nel corso dell'anno alle adunanze del Consiglio, comporta la decadenza dalla carica del Consigliere.

Art.22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.
Il Consiglio di amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente, o ad uno o più amministratori, tanto congiuntamente quanto separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi.
Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate dall'art.2544 Codice Civile.
Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai Soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Art.23 - La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi anche in giudizio sono devolute, disgiuntamente, al Presidente o a chi ne fa le veci, o all'Amministratore Delegato, se nominato. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato, tutti i poteri a loro attribuiti spettano a un consigliere designato dal Consiglio.

c) COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

Art.24 - Ove ricorrano le ipotesi di obbligatorietà di cui all'art. 2543 c.c., l'assemblea dovrà nominare un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che abbiano i requisiti professionali indicati all'art.2397 Codice Civile.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Il compenso dei sindaci è stabilito dall'assemblea a norma dell'art.14.

Art.25 - Nell'ipotesi in cui non sia richiesta la nomina del collegio sindacale, ovvero il collegio sindacale sia nominato ma non eserciti le funzioni di controllo contabile sulla Società, detto controllo dovrà essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico di revisore contabile è conferito dall'assemblea dei soci, la quale determina anche il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile svolgono le funzioni di cui all'art.2409 ter Codice Civile.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il parere del collegio sindacale, ove esistente. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Art.26 - Fatti salvi i casi di instaurazione della procedura arbitrale di cui al successivo art. 30, la società e i soci rimetteranno alla decisione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizione statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, nonché, secondo quanto previsto dall'art.2545 quinquiesdecies, le azioni di cui all'art.2409 Codice Civile.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.27 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, nonché i rapporti tra la Società ed i soci, sono disciplinati da regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma Codice Civile, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato in sede di assemblea in seduta straordinaria, unitamente al presente Statuto.

Art.28 - La società si scioglie per le cause indicate ai nn. da 1 a 3 e da 5 a 7 dell'art.2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capitale sociale. La delibera di scioglimento deve essere adottata dall'assemblea straordinaria con i quorum previsti dall'ultima parte dell'art.16 e prevederà la nomina di uno o più liquidatori, scelti, preferibilmente, fra i soci. È fatto salvo lo scioglimento per atto dell'Autorità di vigilanza, di cui all'art.2545 septiedecies e ss. Codice Civile e la declaratoria di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento emessa dall'Autorità governativa in caso di insolvenza della società, ai sensi dell'art.2545 terdecies Codice Civile. In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Art.29 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, si applicano, ai sensi dell'art.2519 Codice Civile, le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili, e le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

Art.30 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro la società, ivi comprese quelle relative agli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

 

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